TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

Deleghe al Governo per la modifica delle normative in materia di redditi di capitale, di riscossione, di accertamento, di catasto dei fabbricati e di imposta di registro, per l'introduzione di detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'abitazione principale, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. Norme concernenti la gestione di crediti e beni derivanti dalle attività di giustizia.

Art. 1.
(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

Art. 1.
(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota non superiore al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, uno o più decreti legislativi concernenti la razionalizzazione e il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) conservazione degli attuali regimi opzionali di tassazione del risparmio amministrato e del risparmio gestito individuale,


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          b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;

          c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

          d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;

          e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;

          f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

          g) possibilità di differire l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi dalla data della loro pubblicazione;

          h) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e delle procedure degli intermediari, ai fini anche della riduzione dei costi amministrativi;

          b) non applicabilità a carico degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, delle imposte sui redditi, anche in forma sostitutiva, eccezion fatta per le ritenute applicabili in via indifferenziata a carico dei percipienti, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa;

          c) omogeneizzazione della base imponibile dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli, con deduzione dei relativi costi e compensazione delle minusvalenze e delle perdite, con utilizzabilità delle eccedenze entro un arco temporale prestabilito. Possibilità di prevedere che, qualora la base imponibile assoggettata a ritenuta o ad imposta sostitutiva sia determinata senza tenere conto di costi, minusvalenze o perdite, al contribuente competa un risparmio d'imposta, scomputabile, a determinate condizioni e con particolari limiti, dalle imposte dovute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria;

          d) applicazione, per i redditi di natura finanziaria soggetti ad imposizione al momento della percezione, di formule di correzione temporale semplificate, che tengano conto di eventuali diversi momenti impositivi e non comportino, per il contribuente, una tassazione positiva qualora il reddito realizzato sia negativo o nullo;

          e) utilizzabilità dei risparmi di imposta, iscritti nel patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché delle minusvalenze, perdite e risultati negativi di


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  gestione realizzati o maturati dal contribuente relativamente a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta per il quale opera la omogeneizzazione delle basi imponibili di cui alla lettera c). Possibilità di prevedere che, qualora l'utilizzo dei predetti risparmi d'imposta, minusvalenze, perdite e risultati negativi sia distribuito su più periodi di imposta, detto utilizzo possa avvenire a determinate condizioni e con particolari limiti;

          f) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altro provvedimento legislativo vigente. In particolare, coordinamento della nuova disciplina con le norme che regolano l'imposizione societaria, nonché la tassazione dei proventi delle partecipazioni che concorrono alla formazione del reddito complessivo; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Il Governo è altresì autorizzato a coordinare con la nuova disciplina la normativa di rango secondario vigente in materia;

          g) possibilità di attuare la riforma in modo graduale. Previsione che l'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione sia differita da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi dalla data della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

          h) previsione che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli intermediari predispongano, entro un determinato termine, accorgimenti informatici tali da consentire un'ordinata gestione delle modifiche normative relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria derivanti dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e da altre disposizioni legislative, nel rispetto comunque del criterio di semplificazione degli adempimenti;


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            i) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina, senza far emergere, con riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite, e nel rispetto del criterio di semplificazione degli adempimenti.

      2. Dall'adozione dei decreti legislativi previsti dal presente articolo devono derivare maggiori entrate non inferiori, per l'anno 2007, a 1.100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, a 2.000 milioni di euro annui.

      Soppresso.